
L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 (sostituita dal D.M. 22/01/2008 N.°37) recante norme per la sicurezza degli impianti, e' abilitata, salvo le eventuali limitazioni, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'Artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.°37 (ex all'Art. 1 della Legge n. 46/1990) come segue: alle lettere a), b), c), d), e), f), g).
